NOVITA' DI CALCOLO DEL SECONDO ACCONTO IMPOSTE DI NOVEMBRE 2019

 

Scadenza di lunedì 2 dicembre

 

Il 2 dicembre (il 30 novembre è festivo), rappresenta la data in cui effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte relative al reddito / valore della produzione per l’Irap, del 2019, che dovranno essere dichiarati nel prossimo modello Redditi e Irap nel 2020.

 

Il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” ha modificato l’acconto Irpef, Ires e Irap prevedendo che, per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, come i minimi, e i contribuenti forfetari, il versamento in due rate di pari importo (50%) in luogo della consueta misura del 40% + 60%.

La nuova modalità di determinazione dell’acconto si riflette anche sulle imposte non richiamate espressamente dalla specifica disposizione, ossia l’imposta sostitutiva, la cedolare secca, l’Ivie e l’Ivafe.

 

Novità nella misura degli acconti

L’art. 58 del D.L. n. 124/2019 del Collegato alla Finanziaria ha rideterminato le modalità di versamento degli acconti di Irpef, Ires e Irap per i soggetti titolari o non titolari di partita Iva, che partecipano a società, associazioni e imprese per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, come i minimi, e i contribuenti forfetari. La novità consiste nella previsione del versamento in due rate di pari importo (50% + 50%), fermo restando quanto versato con il primo acconto (40%).

Il citato art. 58 stabilisce altresì che, con riferimento agli acconti 2019, la nuova disposizione trova applicazione per il versamento del secondo / unico acconto da effettuare entro il prossimo 2.12.2019 nella misura del 50%, che sommato a quanto pagato nei mesi di luglio/settembre/ottobre (40%), porta l’acconto del 2019 al 90% anzichè al 100% (40% + 60%).

La modifica non influisce sulla determinazione dell’acconto dei contributi previdenziali Inps.

 

Misura della seconda rata di acconto di novembre

Ü versano l’acconto nella misura del 50%:

- contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli ISA, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569,00);

- contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza, interessate e per le quali sono stati approvati gli ISA;

- contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, c.d. minimi, e i contribuenti forfetari, che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché non tenuti alla loro compilazione.

Per tali soggetti occorre rideterminare la misura del versamento degli acconti.

Ü versano l’acconto nella misura del 60%:

- tutti contribuenti (persone fisiche) “private”;

- tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o partecipano in società o associazioni in regime di trasparenza, per le quali non sono stati elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

- gli imprenditori agricoli, titolari di solo reddito agrario;

- i soggetti nei confronti dei quali anche se approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.

 

Modalità di calcolo

L’acconto può essere determinato con due differenti metodologie:

Ø metodo storico: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2018;

Ø metodo previsionale: il versamento dovuto può essere ridotto qualora si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2019 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Se la previsione dovesse risultare errata, ed il contribuente ha versato di meno di quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2019, è applicabile la sanzione per insufficiente versamento nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Acconto Irpef delle persone fisiche

Per quanto riguarda l’Irpef, nel metodo storico, sono tenuti al versamento dell’acconto le persone fisiche che nel periodo di imposta 2018 risultano a debito per un importo superiore ad € 51,65.

In considerazione del fatto che gli importi in dichiarazione sono espressi in unità di euro:

La misura dell’acconto - per i soggetti ISA - è pari al 90% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente e deve essere versato:

-         la prima, nella misura del 40% del totale dovuto, doveva essere versata nei mesi di luglio/settembre/ottobre;

-         la seconda, nella misura del 50% del totale dovuto, dovrà essere versata entro il prossimo 2 dicembre.

La misura dell’acconto - per i restanti soggetti - è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente e deve essere versato:

-         la prima, nella misura del 40% del totale dovuto, doveva essere versata nei mesi di luglio/settembre/ottobre;

-         la seconda, nella misura del 60% del totale dovuto, dovrà essere versata entro il prossimo 2 dicembre.

Alternativamente al metodo storico, il contribuente Irpef può utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell’acconto dovuto, se prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o da sostenere entro il 2019, o ancora per effetto di minori redditi percepiti nel 2019) di dover versare una minore imposta, può determinare gli acconti da versare sulla base della minor imposta a debito.

Se, tuttavia, il versamento effettuato applicando il metodo previsionale risultasse inferiore a quanto dovuto a consuntivo, in base al reddito effettivamente conseguito nel 2019, si applicherà la sanzione per insufficiente versamento pari al 30%, salvo il ricorso al ravvedimento operoso.

Nel quadro RN del modello Redditi PF al rigo RN62 è presente il prospetto “Acconto” nel quale va sempre riportato l’ammontare dell’acconto dovuto applicando il metodo storico e non i minori importi versati o che si intendono versare avendo utilizzato il metodo previsionale.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Irpef, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codice tributo: 4034 – “IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

 

Ricalcolo dell’acconto per le persone fisiche

Al ricorrere di specifiche situazioni è normativamente previsto un ricalcolo obbligatorio dellacconto imposte, mentre in altri casi l’acconto può essere rideterminato con il metodo previsionale, qualora più conveniente.

Obbligo di ricalcolo dell'acconto

§ in presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’articolo 34, comma 2, L. 183/2011 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante): la base di commisurazione dell’acconto va assunta senza considerare la deduzione forfetaria prevista sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (determinata sul volume d’affari conseguito, applicando specifiche percentuali distinte per scaglioni);

§ in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM), l’acconto Irpef deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (articolo 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012).

Rideterminazione previsionale dell'acconto

§ le persone fisiche che dal 2019 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili abitativi locati possono determinare l’acconto 2019 con il metodo previsionale, considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad Irpef; se invece si verifica nel 2019 la fuoriuscita dal regime della cedolare secca è possibile non versare l’acconto per la cedolare secca;

§ per gli imprenditori che dal 2019 passano dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata per cassa (in luogo di quello per competenza), le rimanenze finali del 2018 costituiscono un costo deducibile nel 2019, e l’applicazione del cambio di regime può comportare per il 2019 il conseguimento di un reddito inferiore, ovvero una perdita, per cui può risultare conveniente applicare il metodo previsionale.

 

Acconto Ires delle persone giuridiche

Per quanto riguarda l’Ires, nel metodo storico, sono tenuti al versamento dell’acconto le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali che nel periodo di imposta 2018 risultano a debito per un importo superiore a € 20,66.

La misura dell’acconto - per i soggetti ISA - è pari al 90% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN17 del modello Redditi SC 2019; rigo RN28 del modello Redditi ENC 2019) e deve essere versato:

-         la prima, nella misura del 40%, doveva essere versata nei mesi di luglio/settembre/ottobre (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari);

-         la seconda, nella misura del 50%, entro il prossimo 2 dicembre (se l’esercizio è coincidente con l’anno solare, altrimenti entro l’11° mese dell’esercizio).

La misura dell’acconto - per i restanti soggetti - è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (rigo RN17 del modello Redditi SC 2019; rigo RN28 del modello Redditi ENC 2019) e deve essere versato:

-         la prima, nella misura del 40%, doveva essere versata nei mesi di luglio/settembre/ottobre (in caso di esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari);

-         la seconda, nella misura del 60%, entro il prossimo 2 dicembre (se l’esercizio è coincidente con l’anno solare, altrimenti entro l’11° mese dell’esercizio).

Alternativamente al metodo storico, i contribuenti Ires possono utilizzare il metodo previsionale per la determinazione dell’acconto dovuto, sulla base dell’imposta che si presume di dover versare. Va tenuto presente che, se a posteriori l’acconto totale versato dovesse risultare inferiore a quello dovuto a consuntivo in base al reddito effettivamente conseguito nel 2019, la società/ente sarebbe sanzionata per insufficiente versamento dell’acconto, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codici tributo: 2002 - IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

Obbligo di ricalcolo dell'acconto

Oltre alle due situazioni illustrate prima, per i soggetti Ires è previsto un ricalcolo obbligatorio dellacconto:

§ le società di comodo tenute dal 2018 all’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota Ires, devono versare anche l’acconto 2019 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l’Ires, utilizzando gli specifici codici tributo, sempre nel limite dell’acconto del 90% o 100%;

§ ritenute sugli interessi e premi la rideterminazione dell’acconto Irpef / Ires 2019 è sull’imposta netta di riferimento, maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2018, per effetto del D.Lgs. n. 239/96;

§ liberalità ricevute da imprese con procedure di crisi / concorsuali che non concorrono alla formazione del reddito quali sopravvenienze attive. Considerato che l’esclusione dal reddito di detti importi si realizza mediante la deduzione degli stessi in 5 quote annuali, per il calcolo dell’acconto Irpef / Ires 2019 è necessario rideterminare il reddito 2018 facendo concorrere allo stesso anche la quota (1/5) di liberalità dedotta.

 

Acconti società e soci “trasparenti”

Le S.R.L. che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116 del Tuir determinano l’acconto Ires dovuto con modalità differenziate, a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione ovvero delle annualità successive come di seguito schematizzato. Anche i soci persone fisiche di società di capitali, che hanno optato al regime di trasparenza, sussistendone i requisiti richiesti dalla norma, devono porre attenzione alle regole di calcolo dell’acconto, tanto nell’ipotesi di avvio che di fuoriuscita del regime.

¡ Nel caso di nuova opzione per il regime della trasparenza (esercitata nel quadro OP del modello Redditi SC 2019), la società partecipata conserva l’obbligo di pagamento dell’acconto (metodo storico o previsionale), senza tenere conto della trasparenza: º i soci non sono tenuti al versamento di alcun acconto, in quanto riceveranno dalla società trasparente gli acconti da questa attribuiti per la prossima dichiarazione dei redditi;

¡ Se l’opzione è stata validamente esercitata nel periodi 2017 o 2018 il regime è già avviato ed è ancora in corso per il 2019, la società partecipata non deve versare alcun acconto: º i soci dovranno versare l’acconto Irpef in ragione del reddito che verrà imputato dalla società (metodo storico o previsionale);

¡ Se il 2018 era l’ultimo anno dell’opzione triennale per la trasparenza, per il 2019 decorre il periodo di scelta tra proseguire il particolare regime o tornare alla tassazione ordinaria in capo alla società. Se si è scelto di proseguire con l’opzione per il triennio 2019/2021, la società continua a non versare l’Ires: º i soci verseranno l’acconto per le imposte dirette. Se l’opzione non è stata rinnovata, la società verserà il proprio acconto Ires 2019 assumendo come base storica l’imposta riferita al reddito del 2018 che si sarebbe determinato senza considerare l’opzione: º i soci non dovranno versare acconti;

¡ Situazione analoga alla precedente nel caso di società decaduta dal regime di trasparenza nel 2019.

La S.R.L. trasparente è in ogni caso tenuta al versamento degli acconti Irap.

 

Acconto Irap

L’acconto Irap è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l’acconto ai fini Irpef ed Ires. Lo stesso è stabilito col metodo storico nella misura del 90% o 100% e non è dovuto se l’importo evidenziato a rigo IR21 Totale imposta” del modello Irap 2019 non è superiore a € 51,65 per le persone fisiche e non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (Ires).

Alternativamente al metodo storico, il soggetto Irap può utilizzare il metodo previsionale per la determinazione del valore delle produzione. Si tratta, come accaduto frequentemente negli ultimi anni, di seguire l’evoluzione giurisprudenziale della Cassazione in tema di soggettività passiva del tributo.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo acconto Irap, deve essere utilizzata la sezione Regioni del modello F24 con il seguente codici tributo: 3018 - IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

 

Acconto cedolare secca sugli immobili

L’acconto della cedolare secca col metodo storico è pari al 85,50% o 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente indicata al rigo LC1 campo 5, del modello Redditi PF 2019, se questa è superiore a € 51,65. La misura dell’acconto - per i soggetti ISA - è pari al 85,50% deve essere versato:

-         la prima, nella misura del 38% (40% del 95%) del rigo LC1 campo 5, doveva essere versata nei mesi di luglio/settembre/ottobre;

-         la seconda, nella misura del 47,50% (50% del 95%) del rigo LC1 campo 5, dovrà essere versata entro il prossimo 2 dicembre.

La misura dell’acconto - per i restanti soggetti - è pari al 95% deve essere versato:

-         la prima, nella misura del 38% (40% del 95%) del rigo LC1 campo 5, doveva essere versata nei mesi di luglio/settembre/ottobre;

-         la seconda, nella misura del 57% (60% del 95%) del rigo LC1 campo 5, dovrà essere versata entro il prossimo 2 dicembre.

Come sopra accennato, è possibile utilizzare in alternativa anche il metodo previsionale, commisurando l’acconto in base all’imposta dovuta per il 2019 nel caso di:

applicazione della cedolare secca sugli immobili dal 2019, non è dovuto l’acconto 2019 per la cedolare secca ed è possibile “ridurre” l’acconto Irpef considerando che il reddito fondiario degli immobili a cedolare non concorrerà all’imponibile Irpef;

fuoriuscita dalla cedolare secca sugli immobili dal 2019, non è dovuto l’acconto Irpef 2019 relativamente agli immobili per i quali si è verificata la fuoriuscita e l’acconto della cedolare 2019 può essere determinato con il metodo previsionale.

Il codice tributo da utilizzarsi è il 1841.

 

Acconto imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari

Per i contribuenti di minori dimensioni si possono avere le seguenti situazioni:

 

Acconto imposte estere Ivie e Ivafe

La compilazione del quadro RW nel modello Redditi assolve la duplice funzione di monitoraggio fiscale e di esposizione dei dati necessari per la liquidazione delle imposte estere: Ivafe (sui prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero) e Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero).

Gli acconti si versano con le stesse regole previste per i soggetti Irpef: 40% + 50% per i soggetti ISA e 40% + 60% per gli altri soggetti.

Si rammenta, infine, che, il contribuente può decidere di determinare gli acconti per il 2019 utilizzando il metodo previsionale, se ritenuto più corretto e conveniente.

 

Acconto INPS per artigiani, commercianti e gestione separata

Sempre entro il 2 dicembre (il 30 novembre è festivo) i contribuenti iscritti alla diverse Gestione Inps (artigiani, commercianti e separata) dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2019 dei contributi previdenziali.

Le modifiche recentemente apportate al calcolo dell’acconto delle imposte dall’art. 58 del D.L. n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, non influisce in alcun modo sulla determinazione dell’acconto dei contributi previdenziali in esame.

Per quanto riguarda i metodi di determinazione degli acconti 2019, anche per quanto riguarda i contributi previdenziali, il contribuente può alternativamente utilizzare il metodo storico e, quindi, determinare l’acconto sulla base delle risultanze del modello Redditi PF 2019, ovvero utilizzare il metodo previsionale, presumendo di conseguire un reddito nel 2019 inferiore a quanto dichiarato nel 2018 e, quindi, versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

I versamenti dei soggetti iscritti alla Gestione IVS sono dovuti da:

In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare a imposizione, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2018, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno. Si ricorda che, per i soci di S.R.L. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.R.L. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio, per le società partecipate in regime di trasparenza.

Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, applicando il metodo storico, l’acconto 2019 risulta pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2018, desumibile dai seguenti righi del modello Redditi PF 2019.

 

Le esclusioni

L’adempimento non riguarda i contribuenti che lo scorso anno non hanno prodotto alcun reddito e che non hanno presentato la dichiarazione, perché non obbligati, e quanti nel 2019 prevedono di non aver alcun debito nei confronti dell’Erario. Non sono tenuti al versamento dell’acconto anche gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2019.

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

û nel precedente anno non hanno avuto reddito (ad es. per inizio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa);

û nel presente anno non hanno avuto (non avranno) redditi (ad es. per cessata attività);

û non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno precedente, perché non obbligati (ad es. il lavoratore dipendente con solo la certificazione unica CU);

û nell’esercizio precedente, pur avendo dichiarato redditi imponibili, nulla hanno versato all’atto della dichiarazione perché avevano già subìto ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d’imposta (ad es. quasi tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e taluni lavoratori autonomi);

û hanno la certezza di non essere soggetti nella dichiarazione per l’esercizio in corso ad un’imposta (al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute) superiore ai limiti sopraindicati;

û hanno conseguito esclusivamente redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta (ad es. interessi sui depositi bancari e postali, interessi sui Bot o sui titoli pubblici, provvigioni percepite in qualità di incaricato alle vendite a domicilio);

û hanno conseguito solo redditi totalmente esenti dalle imposte sui redditi;

û non hanno legittimamente presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati, perché ad esempio:

-         lavoratori dipendenti o pensionati con un solo reddito percepito da un unico datore di lavoro o ente, senza oneri deducibili o detraibili da far valere;

-         lavoratori dipendenti con redditi percepiti da più datori di lavoro conguagliati dall’ultimo datore di lavoro e, ovviamente, senza oneri deducibili o detraibili;

-         possessori di redditi di lavoro dipendente come nei precedenti casi e di abitazione principale il cui reddito fondiario è stato completamente abbattuto dalla specifica deduzione.

û gli eredi dei contribuenti deceduti tra il 1° gennaio e il 30 novembre per i redditi del defunto.

 

Pagamento mediante F24 e visto di conformità

I modelli F24 che recano compensazioni di crediti fiscali, se presentati da titolari di partita Iva, devono obbligatoriamente essere trasmessi con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall’importo del credito utilizzato e dall’importo della delega di pagamento (a zero, o con importi); per i soggetti "privati" tale obbligo si verifica solo quando la delega ha saldo zero. Viene così soppresso il limite dei 5.000 euro entro i quali la compensazione dei crediti fiscali poteva avvenire anche tramite il canale home banking a cura del contribuente.

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro (poi ridotto a 5.000 euro dal 24/04/2017), relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap, l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità. In assenza di visto verrà preclusa la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Le modalità di presentazione del mod. F24 possono quindi essere così sintetizzate:

 

 

Tipologie di versamento F24

 

Modalità di presentazione

 

 

Regole per i soggetti privati

 

 

 

 

F24 a debito senza compensazioni

à

·       modello cartaceo o home banking convenzionati o Entratel / Fisconline

 

 

F24 con saldo "a zero"

à

·       telematico Entratel / Fisconline

 

 

F24 a debito con compensazioni (saldo con importo diverso da zero)

à

·       home banking convenzionati o Entratel / Fisconline

 

 

Regole per i soggetti con partita Iva

 

 

 

 

F24 a debito senza compensazioni

à

·       home banking convenzionati o Entratel / Fisconline

 

 

F24 con saldo "a zero"

à

·       telematico Entratel / Fisconline

 

 

F24 a debito con compensazioni di crediti erariali

à

·       telematico Entratel / Fisconline

 

 

F24 a debito con compensazioni di altri crediti (esempio contributi previdenziali)

à

·       home banking convenzionati o Entratel / Fisconline

 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 31 del D.L. 78/2010, è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti cartelle iscritte a ruolo scadute di importo superiore a 1.500 euro. La compensazione dei crediti torna a essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione mediante utilizzo di crediti fiscali, da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla risoluzione n. 18/E/2011.

 

Sanzioni e ravvedimento operoso

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato, oltre gli interessi legali.

È possibile sanare spontaneamente la violazione mediante ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, integrato dalla L. 90/2014 (Legge di Stabilità per il 2015) e modificato dal D.Lgs. 158/2015, che ha previsto la riduzione dal 30% al 15% della sanzione “per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni”, con applicazione delle sanzioni ridotte, nelle seguenti misure:

ð ravvedimento sprint col 0,1% giornaliero (1/10 del 15% : 7,5) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019;

ð ravvedimento breve col 1,5% (1/10 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019;

ð ravvedimento intermedio entro 90 giorni col 1,67% (1/9 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 90 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019;

ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019;

ð ravvedimento biennale col 4,29% (1/7 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre la dichiarazione annuale, ma entro quella dell’anno successivo nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019;

ð ravvedimento ultra biennale col 5% (1/6 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre due anni, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019.

Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

Quando si riceve la comunicazione di irregolarità, la sanzione si riduce al 10% se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento.

 

 

11/11/2019

 

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